Art. 1
1 / 1In vigore dal 10 nov 1961
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;
Visto il contratto collettivo nazionale 11 luglio 1959, per gli operai dipendenti da aziende esercenti l'attività di escavazione e lavorazione dei materiali lapidei;
Visti, per la provincia di Lucca: l'accordo collettivo integrativo 1 gennaio 1952, stipulato tra l'Associazione degli Industriali e la Camera Confederale del Lavoro, l'Unione Sindacale Provinciale; l'accordo collettivo integrativo 31 agosto 1946, stipulato tra l'Associazione degli Industriali e la Camera Confederale del Lavoro; l'accordo collettivo 30 settembre 1946, stipulato tra le medesime parti del predetto accordo 31 agosto 1946; l'accordo collettivo 8 settembre 1947, stipulato tra l'Associazione degli Industriali e la Camera Confederale del Lavoro: l'accordo collettivo integrativo 1 aprile 1955, stipulato tra l'Associazione degli Industriali e l'Unione Sindacale Provinciale, la Camera Sindacale Provinciale - U.I.L. -; l'accordo collettivo integrativo 27 febbraio 1956, stipulato tra le medesime parti del predetto accordo 1 aprile 1955;
Visti, per la provincia di Massa Carrara: l'accordo collettivo integrativo 30 settembre 1959, stipulato tra l'Associazione degli Industriali e la Camera Confederale del Lavoro - Sindacato Provinciale Lavoratori del Marmo, la Camera Sindacale - U.I.L. - l'Unione Provinciale - C.I.S.L. e, in pari data, tra l'Associazione degli industriali e il Sindacato Provinciale Lavoratori dei Marmo - C.I.S.N.A.L. -; l'accordo collettivo integrativo 10 marzo 1952, stipulato tra l'Associazione degli Industriali e la Camera Confederale del Lavoro - Sindacato Provinciale Lavoratori Marino -, la Unione italiana Provinciale - U.I.L. -, la Unione Sindacale Provinciale - C.I.S.L. -, l'Unione Sindacale italiana l'accordo collettivo integrativo 29 agosto 1945, stipulato tra l'Unione Industriali del Marmo e la Camera del Lavoro;
Vista, la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 4 della provincia di Lucca, in data 24 giugno 1960, n. 1 della provincia di Massa Carrara, in data 20 luglio 1960, degli atti sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza, sociale, che ne ha accertato l'autenticità;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;
Decreta:
Articolo unico
I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali sono stati stipulati:
- per la provincia di Lucca, l'accordo collettivo integrativo 1 gennaio 1952, relativo agli operai dipendenti dalle aziende esercenti l'attività di escavazione e lavorazione dei materiali lapidei, l'accordo collettivo integrativo 31 agosto 1946, relativo all'orario di lavoro per gli operai addetti alle cave del marmo della Versilia, l'accordo collettivo 30 settembre 1946, relativo alla riduzione dell'orario di lavoro effettivo giornaliero in cava e per il riconoscimento del quarto piovoso per gli operai addetti alle aziende marmifere della Garfagnana, l'accordo collettivo 8 settembre 1947, relativo al calcolo della gratifica natalizia, nonché all'indennità di mensa per i lavoratori del marmo addetti alle cave, l'accordo collettivo integrativo 1 aprile 1955, di conglobamento delle retribuzioni degli operai dipendenti dalle aziende marmifere, l'accordo collettivo integrativo 27 febbraio 1956, per l'aumento del 10% dei minimi salariali per la industria del marmo; rispetto a quelli stabiliti dall'accordo interconfederale sul conglobamento;
- per la provincia di Massa Carrara, l'accordo collettivo integrativo 30 settembre 1959, per gli operai dipendenti da aziende esercenti l'attività di escavazione e lavorazione dei materiali lapidei, l'accordo collettivo integrativo 10 marzo 1952, relativo all'orario di lavoro degli opera filisti delle cave, l'accordo collettivo integrativo 29 agosto 1945, sull'orario di lavoro nelle cave;
sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole degli accordi anzidetti, annessi al presente decreto.
Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purchè con esse compatibili.
I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli operai dipendenti dalle imprese di escavazione e lavorazione dei materiali lapidei delle province di Lucca, di Massa Carrara e delle zone della Versilia e della Carfagnana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 20 luglio 1961
GRONCHI
FANFANI -- SULLO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 settembre 1961
Atti del Governo, registro n. 140, foglio n. 120. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-07-20;1081#art-1