Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 1 ott 1961
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e le successive modificazioni ed integrazioni, nonché i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 91 e 20 gennaio 1948, n. 10 e la legge 22 dicembre 1966, n. 1589; Vista la legge 11 marzo 1958, n. 238; Visto il decreto ministeriale in data 29 novembre 1960, con il quale la Cassa di risparmio di Roma, esercente il credito fondiario è stata autorizzata ad istituire una Sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità, secondo le disposizioni della legge 11 marzo 1958, n. 238, sopra citata; Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sulla proposta del Ministro per il tesoro; Decreta: È approvato lo statuto della Sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità, presso la Cassa di risparmio di Roma, esercente il credito fondiario, composto, detto statuto, di 10 articoli, allegato al presente decreto e debitamente vistato dal Ministro proponente. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 18 luglio 1901 GRONCHI TAVIANI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 9 settembre 1961 Atti del Governo, registro n. 140, foglio n. 14. - VILLA
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