Art. 2
2 / 2In vigore dal 5 set 1961
All'art. 243 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, sono aggiunti, dopo la lettera e) i seguenti commi:
"A cura dei tesorieri l'importo delle quietanze deve essere convalidato mediante punzonatura di garanzia ed altro procedimento meccanico diretto alla indelebile impressione dell'importo medesimo, sia sulle matrici che sulle figlie.
La indicazione del procedimento per tale convalida e delle relative modalità d'attuazione è effettuata con decreto del Ministro per il tesoro".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 15 luglio 1961
GRONCHI
FANFANI - TAVIANI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 agosto 1961
Atti del governo, registro n. 135, foglio n. 112. - DI PRETORO
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-07-15;782#art-2