Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 27 ott 1961
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741 che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla, predetta legge 14 luglio 1959, n. 741; Visto il contratto collettivo nazionale 27 dicembre 1948 per la disciplina dei rapporti tra le aziende molitorie artigiane ed i loro dipendenti, stipulato tra l'Associazione Nazionale Mugnai Artigiani e la Federazione italiana dei Lavoratori delle Industrie Alimentari, la Federazione Unitaria dei Lavoratori dei Prodotti dell'Industria Alimentare; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 56 del 18 marzo 1960, del contratto sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: Articolo unico. I rapporti di lavoro costituiti per l'attività per la quale è stato stipulato il contratto collettivo nazionale 27 dicembre 1948, per la disciplina, dei rapporti tra le aziende molitorie artigiane ed i loro dipendenti, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto collettivo anzidetto, annesso al presente decreto. I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese molitorie artigiane. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 12 luglio 1961 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei Conti, addì 12 settembre 1961 Atti del Governo, registro n. 140, foglio n. 29 - VILLA
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