Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 27 ott 1961
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741; Visti, per la provincia di Padova: il contratto collettivo 15 novembre 1952, per gli operai addetti all'escavazione della ghiaia e della sabbia, stipulato tra l'Associazione degli Industriali - Sezione "Marmo e Pietra" e la Federazione italiana Lavoratori Industria Estrattiva - C.G.I.L. -; cui hanno aderito, in data 15 gennaio 1959, la Federazione Nazionale Edili ed Affini e del Legno - U.I.L. -, il Sindacato Provinciale Lavoratori della Ghiaia e della Sabbia - C.I.S.NA.L. -; l'accordo collettivo 14 dicembre 1945, per l'assegnazione delle categorie merceologiche d'industria ai gruppi salariali: Zero - A - B - C - T, allegato al predetto contratto 15 novembre 1952; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 2 della provincia di Padova, in data 14 novembre 1960, del contratto e dell'accordo sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: Articolo unico. I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali è stato stipulato, per la provincia di Padova, il contratto collettivo 15 novembre 1952, relativo agli operai addetti all'escavazione della ghiaia e della sabbia, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto collettivo anzidetto, annesso al presente decreto, nonché alle clausole, allo stesso allegate, dell'accordo indicato nel preambolo. I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli operai dipendenti dalle imprese esercenti l'escavazione della ghiaia e della sabbia nella provincia di Padova. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 12 luglio 1961 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 12 settembre 1961 Atti del Governo, registro n. 140, foglio n. 26. - VILLA.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-07-12;1024#art-1