Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 12 dic 1961
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592; Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 284; Vista la legge 8 dicembre 1956, n. 1378; Visto l'art. 87 della Costituzione; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per le finanze, per il tesoro, per la grazia e giustizia, e per la sanità; Decreta: . Coloro che, essendo in possesso dell'abilitazione provvisoria, aspirino ad ottenere l'abilitazione definitiva all'esercizio delle professioni di medico chirurgo, chimico, farmacista, ingegnere, architetto, agronomo, veterinario e dottore commercialista, dovranno rivolgerne domanda al presidente della Commissione istituita ai sensi degli della legge 8 dicembre 1956, n. 1378, presso l'Università o l'Istituto superiore che rilasciò l'abilitazione provvisoria, nel termine di tre anni dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale previsto dall'art. 9, comma ottavo, della legge citata. Nella domanda il richiedente dovrà indicare, sotto la sua responsabilità: a) il suo domicilio o recapito; b) il luogo e la data di nascita; c) la data di conseguimento del titolo accademico in base al quale ottenne l'abilitazione provvisoria o il titolo accademico estero e il relativo provvedimento di convalida, quando l'abilitazione gli sia stata concessa in base a titolo di studio estero. Alla domanda dovranno essere uniti: a) il certificato di iscrizione all'albo professionale. In tale documento dovrà essere dichiarato se e per quale periodo e quali motivi ci siano state interruzioni nella appartenenza all'albo e, altresì, se e quali sanzioni disciplinari siano state eventualmente irrogate all'iscritto; b) i titoli e i documenti attestanti l'attività esercitata, dal richiedente nel campo della professione, sia quale libero professionista che alle dipendenze di Amministrazioni pubbliche o Enti o persone private.
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