Art. 1
1 / 1In vigore dal 21 lug 1961
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;
Visto l'art. 87, quarto e quinto comma, della Costituzione della Repubblica,
Viste le leggi 19 ottobre 1960, n. 1197 e 26 ottobre 1960, n. 1204;
Considerato che sul fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro, per l'esercizio 1960-61, esiste la necessaria disponibilità;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;
Decreta:
Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 387 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1960-61, è autorizzato il prelevamento di lire 200.000.000 che si inscrivono al capitolo n. 101 "Sussidi alle istituzioni pubbliche e private di beneficenza, e ad altri istituti che provvedono per conto del Ministero dell'interno alla. assistenza, mediante ricoveri, degli indigenti in genere, nonché ad interventi di pronto soccorso", dello stato di previsione del Ministero dell'interno per il medesimo esercizio finanziario.
Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione.
Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 28 giugno 1961
GRONCHI
FANFANI - TAVIANI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 luglio 1961
Atti del Governo, registro n. 137, foglio n. 67. - VILLA
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-06-28;525#art-1