Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 23 set 1961
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741; Visto l'accordo collettivo 8 luglio 1959, per gli addetti alla trebbiatura dei semi minuti della provincia di Ravenna, stipulato tra l'Associazione Industriali, il Consorzio Cooperative Contadini, l'Associazione Ravennate Cooperative Agricole, l'Associazione Agricoltori, l'Unione Cooperative Mutue, l'Associazione Provinciale Trebbiatori e l'Unione italiana Lavoratori, la Federterra, la Confederazione italiana Sindacati Lavoratori; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, numero 6 della provincia di Ravenna, in data 7 luglio 1960, dell'accordo sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato la autenticità; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: Articolo unico. I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali e stato stipulato, per la provincia di Ravenna, l'accordo collettivo 8 luglio 1959 per gli addetti alla trebbiatura dei semi minuti, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo anzidetto, annesso al presente decreto. I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori considerati nell'accordo di cui al primo comma, addetti alla trebbiatura dei semi minuti della provincia di Ravenna. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 27 giugno 1961 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 9 agosto 1961 Atti del Governo, registro n. 138, foglio n. 54. - DI PRETORO
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