Art. 1
1 / 1In vigore dal 23 set 1961
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;
Visto, per la provincia di Frosinone, l'accordo collettivo 18 giugno 1959, da valere per le aziende esercenti la trebbiatura dei cereali a macchina per conto terzi, stipulato tra l'Unione degli Industriali - Sezione Trebbiatori - e la Camera Confederale del Lavoro (C.G.I.L.), l'Unione Sindacale Provinciale (C.I.S.L.);
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 1 della provincia di Frosinone, in data 10 febbraio 1960, dell'accordo collettivo sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;
Decreta:
Articolo unico.
I rapporti di lavoro, costituiti per le attività per le quali è stato stipulato per la provincia di Frosinone l'accordo collettivo 18 giugno 1959, per le aziende esercenti la trebbiatura dei cereali a macchina per conto terzi, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo anzidetto, annesso al presente decreto.
I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori addetti ai lavori di trebbiatura, considerati nell'accordo di cui al primo comma, della provincia di Frosinone.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 27 giugno 1961
GRONCHI
FANFANI - SULLO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 agosto 1961
Atti del Governo, registro n. 138, foglio n. 53. - DI PRETORO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-06-27;887#art-1