Art. 3
3 / 3In vigore dal 6 ago 1961
Per effetto delle norme di cui ai suindicati articoli del presente decreto, le dizioni riferentesi alla popolazione scolastica femminile, ovunque ricorrano nel testo dello statuto dell'istituto anzidetto, sono letteralmente modificate con riferimento anche alla popolazione scolastica maschile.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 20 giugno 1961
GRONCHI
BOSCO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 luglio 1961
Atti del Governo, registro n. 137, foglio n. 146. - VILLA
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-06-20;599#art-3