Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 5 ago 1961
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il regio decreto-legge 26 febbraio 1930, n. 105, convertito nella legge 1 maggio 1930, n. 611; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1950, n. 52; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1952, n. 3333; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1959, n. 167; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1959, n. 387; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per le finanze; Decreta: . È immesso alla vendita un nuovo tipo di pietrine focaie cilindriche, di mm. 2,6 di diametro per mm. 4 di lunghezza (tipo A quater). Il diritto fisso dovuto all'Erario, sopra ognuna di dette pietrine focaie a partire dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, è stabilito nella misura di L. 25 (venticinque), terme rimanendo le altre quote di cui alla Tabella H del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1959, n. 167.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-06-14;583#art-1