Art. 1
1 / 1In vigore dal 28 set 1961
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Vista la legge 18 marzo 1959, n. 134;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per l'interno, di concerto col Ministro per il tesoro e col Ministro per i lavori pubblici;
Decreta:
Articolo unico
All'assegnazione degli alloggi di cui alla legge 18 marzo 1959, n. 134, provvede la Commissione di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 27 novembre 1954, n. 1406, integrata dal comandante della legione dell'Arma dei carabinieri o da un suo rappresentante.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 13 giugno 1961
GRONCHI
FANFANI - SCELBA - TAVIANI - ZACCAGNINI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 settembre 1961
Atti del Governo, registro n. 140, foglio n. 17. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-06-13;906#art-1