Art. 1
1 / 1In vigore dal 5 ago 1961
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 7 della legge 9 agosto 1954, n. 623;
Visto il regolamento dell'Opera nazionale per i ciechi civili, emanato con il proprio decreto 15 gennaio 1956;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'interno, per il tesoro e per il lavoro e la previdenza sociale;
Decreta:
Per esigenze di funzionamento dell'Opera nazionale ciechi civili, entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, può essere istituito, con decreto del Ministro per l'interno, ai sensi dell'art. 26 del regolamento dell'Opera, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1956, n. 32, un Comitato straordinario di liquidazione nella composizione stabilita dall'articolo 23 del predetto regolamento.
Il Comitato istituito ai sensi del presente decreto dura in carica un anno e la sua durata può essere prorogata per un altro anno, con decreto del Ministro per l'interno.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 6 giugno 1961
GRONCHI
FANFANI - SCELBA - TAVIANI - SULLO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 luglio 1961
Atti del Governo, registro n. 137, foglio n. 127. - VILLA
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-06-06;582#art-1