Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 21 ott 1961
È Istituito, ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di professore di ruolo da, destinare all'insegnamento di "Storia e critica del cinema" in aggiunta a quelli indicati per la Facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Pisa, nella tabella D) annessa al predetto testo unico e successive modificazioni.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-06-05;998#art-2