Art. 1
1 / 4In vigore dal 21 ott 1961
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni e integrazioni;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro;
Decreta:
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È approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Pisa in data, 8 novembre 1960 per il finanziamento di un posto di professore di ruolo presso la Facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Pisa.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-06-05;998#art-1