Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 26 set 1961
È istituita ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di professore di ruolo da destinare all'insegnamento di "Coltivazioni arboree" in aggiunta a quelli indicati per la Facoltà di agraria dell'Università di Sassari, nella tabella D, annessa al predetto testo unico e successive modificazioni.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-06-05;892#art-2