Art. 3

Art. 3

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In vigore dal 1 set 1961
L'articolo 157 è così sostituito: "Costituiscono entrate del Fondo massa: a) le quote delle multe, ammende e pene pecuniarie assegnate per legge al Fondo massa; b) gli interessi sui titoli di Debito pubblico e gli altri redditi patrimoniali; c) i proventi eventuali diversi".
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-06-05;748#art-3