Art. 3
3 / 5In vigore dal 1 set 1961
L'articolo 157 è così sostituito:
"Costituiscono entrate del Fondo massa:
a) le quote delle multe, ammende e pene pecuniarie assegnate per legge al Fondo massa;
b) gli interessi sui titoli di Debito pubblico e gli altri redditi patrimoniali;
c) i proventi eventuali diversi".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-06-05;748#art-3