Art. 1
1 / 1In vigore dal 27 set 1961
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 18 marzo 1958, n. 478, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 13 maggio 1958, n. 115, con la quale è stata costituita in ente autonomo la frazione San Nazzaro con distacco dal comune di Calvi San Nazzaro, che, con la stessa legge, ha assunto la denominazione di "Calvi";
Considerato che occorre provvedere, con decreto Presidenziale, alla delimitazione delle circoscrizioni territoriali dei Comuni interessati, in esecuzione della predetta legge;
Visto il progetto di delimitazione territoriale, costituito dalla pianta planimetrica e dalla relazione descrittiva dei confini, compilato dall'Ufficio del Genio civile di Benevento;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Decreta:
I confini fra i comuni di Calvi e di San Nazzaro, in provincia di Benevento, sono determinati secondo la linea risultante dalla pianta planimetrica e dalla relazione descrittiva dei confini, annesse al presente decreto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 5 giugno 1961
GRONCHI
SCELBA Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 luglio 1961
Atti del Governo, registro n. 137, foglio n. 74. - VILLA
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-06-05;541#art-1