Art. 79
Regolamento di esecuzione della legge 4 marzo 1958, n. 261Capo III

Art. 79

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In vigore dal 12 ago 1961
I consegnatari dei viveri e del materiale di assistenza (libri, cancelleria, indumenti, medicinali, ecc.) devono tenere per ogni singolo oggetto apposita scheda, aggiornata, nella quale sono sistematicamente annotati i movimenti di carico e scarico. I singoli movimenti avvengono mediante buoni di carico e scarico, a firma del segretario-direttore, da staccarsi da apposito bollettario a madre e figlia.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-05-16;636#art-rde-79