Art. 71
Regolamento di esecuzione della legge 4 marzo 1958, n. 261Capo III

Art. 71

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In vigore dal 12 ago 1961
La Giunta esecutiva ed il Consiglio di presidenza, con motivata deliberazione, possono autorizzare la costituzione di un fondo per le piccole spese, da tenersi rispettivamente dal segretario-direttore del Patronato e dal segretario del Consorzio, ove sia stato nominato, ovvero da persona all'uopo incaricata dal Consiglio di presidenza. La reintegrazione del fondo la luogo previo rendiconto delle somme spese.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-05-16;636#art-rde-71