Regolamento di esecuzione della legge 4 marzo 1958, n. 261›Capo III
Art. 67
61 / 87In vigore dal 12 ago 1961
Il servizio di cassa dei Patronati scolastici e del Consorzi provinciali è disimpegnato a mezzo del servizio dei conti correnti postali.
Eccezionalmente, può essere affidato ad un istituto di credito di diritto pubblico o ad una Banca di interesse nazionale, ovvero ad una Cassa di risparmio, mediante apposita convenzione da approvarsi dal Ministero della pubblica istruzione di concerto con quello del tesoro.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-05-16;636#art-rde-67