Regolamento di esecuzione della legge 4 marzo 1958, n. 261›Capo II
Art. 62
50 / 87In vigore dal 12 ago 1961
Il conto consuntivo dimostra i risultati della gestione del bilancio, per l'entrata e per la spesa, distintamente per titoli e capitoli, secondo la classificazione del bilancio di previsione, indicando le entrate dell'esercizio accertate, riscosse o non riscosse.
Le somme accertate sono messe a raffronto con quelle previste per rilevarne le eventuali differenze in più o in meno.
Il conto consuntivo dimostra altresì i risultati della gestione dei residui attivi e passivi degli esercizi anteriori.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-05-16;636#art-rde-62