Art. 6
Regolamento di esecuzione della legge 4 marzo 1958, n. 261Titolo I

Art. 6

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In vigore dal 12 ago 1961
Ai fini degli adempimenti di cui al precedente articolo il Patronato dovrà trasmettere alla Commissione prevista dall' della legge 4 marzo 1958, n. 261, gli atti, per i quali sia richiesta l'approvazione, entro quindici giorni dalla data della deliberazione del Consiglio di amministrazione.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-05-16;636#art-rde-6