Art. 53
Regolamento di esecuzione della legge 4 marzo 1958, n. 261Capo II

Art. 53

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In vigore dal 12 ago 1961
Per la validità delle deliberazioni dell'assemblea, è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei componenti ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti, a meno che si tratti di deliberare sugli argomenti di cui ai numeri da 1) a 5) dell', nel qual caso è richiesta la maggioranza assoluta dei voti dell'assemblea.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-05-16;636#art-rde-53