Art. 49
Regolamento di esecuzione della legge 4 marzo 1958, n. 261Capo II

Art. 49

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In vigore dal 12 ago 1961
Ove ricorrano gravi motivi, il provveditore agli studi, su conforme parere del Consiglio scolastico provinciale, provvede con proprio decreto, da notificarsi al Ministero della pubblica istruzione, allo scioglimento del Consiglio di presidenza e alla nomina di un commissario straordinario per un periodo non superiore a sei mesi.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-05-16;636#art-rde-49