Art. 46
Regolamento di esecuzione della legge 4 marzo 1958, n. 261Capo II

Art. 46

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In vigore dal 12 ago 1961
Il Consiglio di presidenza, da nominarsi con decreto del provveditore agli studi, consta di membri elettivi e di diritto. I membri elettivi, in numero da cinque a sette, compreso il presidente del Consorzio, sono scelti dall'assemblea tra i propri componenti. Sono membri di diritto: a) un rappresentante del provveditore agli studi; b) un rappresentante dell'Amministrazione provinciale; c) il medico provinciale; d) il direttore dell'Ufficio provinciale della Amministrazione per le attività assistenziali italiane ed internazionali (U.P.A.). Al Consiglio sono aggregati, con funzioni consultive, un rappresentante della Federazione provinciale dell'Opera nazionale maternità e infanzia (O.N.M.I.), dell'Ente nazionale per la protezione morale del fanciullo (E.N.P.M.F.), della Croce rossa italiana (C.R.I), ed eventualmente, previa deliberazione del Consiglio di presidenza, esperti di assistenza scolastica, in numero non superiore a tre. Il Consiglio dura in carica un triennio.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-05-16;636#art-rde-46