Regolamento di esecuzione della legge 4 marzo 1958, n. 261›Titolo I
Art. 4
4 / 87In vigore dal 12 ago 1961
La Commissione prevista dall' della legge 4 marzo 1958, n. 261, 5 costituita di un funzionario della Prefettura, di in funzionario del Provveditorato agli studi e di uno della Ragioneria provinciale dello Stato.
La designazione dei funzionari stessi, fatta dai competenti uffici, deve cadere preferibilmente su persone che abbiano particolare competenza nell'esame degli atti amministrativi e di contabilità del Patronato scolastico.
La Commissione è nominata con decreto del provveditore agli studi.
La presidenza della Commissione spetta al funzionario con qualifica più elevata.
È aggregato alla Commissione, con mansioni di segretario, senza voto deliberativo, un impiegato del Provveditorato agli studi.
La Commissione ha sede presso il Provveditorato agli studi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-05-16;636#art-rde-4