Regolamento di esecuzione della legge 4 marzo 1958, n. 261›Capo II
Art. 33
33 / 87In vigore dal 12 ago 1961
Le deliberazioni della Giunta sono adottate a maggioranza assoluta dei componenti.
In caso di parità di voti, nelle deliberazioni palesi, prevale il voto del presidente.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-05-16;636#art-rde-33