Art. 26
Regolamento di esecuzione della legge 4 marzo 1958, n. 261Capo II

Art. 26

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In vigore dal 12 ago 1961
I rappresentanti dei soci sono nominati in ragione di uno ogni cento soci o frazione di cento superiore a cinquanta per ciascuna delle tre categorie previste dagli statuti tipo ("A e "B" dei Patronati scolastici. Ciascuna categoria non può avere più di due rappresentanti. Se nessuna delle tre categorie raggiunga il numero di cento soci e qualora - nel complesso - tutte e tre le categorie raggiungano o superino il numero di cento soci o centocinquanta soci (a seconda che si tratti di Comuni con popolazione inferiore o superiore a diecimila abitanti), è eletto un solo rappresentante per tutte e tre le categorie. Nei Comuni, con popolazione inferiore ai diecimila abitanti, il numero dei rappresentanti dei soci non può, in ogni caso, essere superiore a tre.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-05-16;636#art-rde-26