Art. 25
Regolamento di esecuzione della legge 4 marzo 1958, n. 261Capo II

Art. 25

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In vigore dal 12 ago 1961
I rappresentanti dei genitori degli alunni sono scelti dal provveditore agli studi, in base ad apposito elenco compilato dai direttori didattici e dai capi di Istituto. L'elenco deve comprendere non mano di tre genitori di alunni, scelti possibilmente tra i capi di famiglia numerosa.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-05-16;636#art-rde-25