Art. 18
Regolamento di esecuzione della legge 4 marzo 1958, n. 261Capo II

Art. 18

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In vigore dal 12 ago 1961
I processi verbali delle deliberazioni sono redatti dal segretario-direttore e sono firmati dal medesimo e dal presidente. La pubblicazione delle deliberazioni, ove sia richiesta, è curata dal segretario-direttore, il quale tiene anche il registro delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-05-16;636#art-rde-18