Regolamento di esecuzione della legge 4 marzo 1958, n. 261›Capo II
Art. 12
12 / 87In vigore dal 12 ago 1961
Non possono essere nominati consiglieri coloro che non possono far parte dell'Ente comunale di assistenza.
Del pari non possono essere nominati consiglieri gli impiegati del Provveditorato agli studi, i componenti del Consiglio scolastico provinciale ed i membri della Commissione di cui all' del presente regolamento.
I sindaci dei Comuni e i dipendenti comunali non possono far parte, ancorchè designati da enti o da soci, del Consiglio di amministrazione del Patronato, nè avervi incarichi di qualsiasi natura.
Coloro che, ai sensi del precedente comma, non possono essere nominati componenti del Consiglio, in rappresentanza dell'Ente cui appartengono, non possono far parte del Consiglio medesimo come rappresentanti di altri enti o soci, nè possono avere presso i Patronati incarichi di alcun genere.
Non possono, infine, far parte del Consiglio di amministrazione del Patronato scolastico parenti ed affini sino al terzo grado. Nei casi di incompatibilità, è escluso il meno anziano di nomina e, subordinatamente, il più giovane di età.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-05-16;636#art-rde-12