Art. 11
Regolamento di esecuzione della legge 4 marzo 1958, n. 261Capo II

Art. 11

11 / 87
In vigore dal 12 ago 1961
Il Consiglio di amministrazione dura in carica un triennio. Se taluno dei consiglieri viene a mancare, per causa di morte, dimissioni, incompatibilità o per altri motivi di decadenza, il provveditore promuove gli atti per la sostituzione del consigliere mancante con un altro consigliere, il quale durerà in carica sino al compimento del triennio. Per i membri elettivi, si provvede alla sostituzione con il candidato che segua con il maggior numero di voti, e, in mancanza, per elezione. Tre mesi prima della scadenza del triennio, il provveditore agli studi promuove gli atti per la rinnovazione del Consiglio di amministrazione. Il Consiglio uscente rimane in carica per il disbrigo degli affari di ordinaria amministrazione fino alla nomina del nuovo Consiglio.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-05-16;636#art-rde-11