Art. 1

Art. 1

1 / 4
In vigore dal 9 ago 1961
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto il testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni e integrazioni; Veduta la legge della Regione autonoma della Sardegna 8 ottobre 1959, n. 15; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta: . È approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Sassari in data 6 febbraio 1961 per il finanziamento di un posto di professore di ruolo presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Sassari.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-05-10;613#art-1