Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 25 ago 1961
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741; Visto, per le province di Milano e Bologna, il contratto collettivo di lavoro 18 marzo 1949 per le maestranze addette alle aziende esercenti lavanderie, smacchiatorie, tintorie e stirerie di abiti ed indumenti, stipulato tra il Sindacato Interprovinciale di Milano Esercenti Industrie Varie, con l'intervento dell'Associazione Industriale Lombarda e dell'Associazione degli Industriali della Provincia di Bologna, e la Federazione italiana Lavoratori Abbigliamento, con l'intervento dei Sindacati Provinciali di Milano e Bologna, la Federazione Unitaria italiana Liberi Lavoratori Abbigliamento, con l'intervento dei Sindacati Provinciali di Milano e di Bologna; al quale ha aderito la Confederazione italiana Sindacati Nazionali Lavoratori; Visti, per la provincia di Milano: l'accordo collettivo 19 aprile 1949, relativo al trattamento di mensa per le maestranze addette alle aziende esercenti lavanderie, stirerie, tintorie e smacchiatorie di abiti e indumenti, stipulato tra il Sindacato Interprovinciale di Milano degli Industriali Esercenti Industrie Varie, con l'intervento dell'Associazione Industriale Lombarda, e il Sindacato Abbigliamento della Camera Confederale del Lavoro, il Sindacato Abbigliamento dell'Unione dei Sindacati Liberi; al quale ha aderito la Confederazione italiana Sindacati Nazionali Lavoratori; l'accordo collettivo 21 maggio 1955, e relative tabelle, per il conglobamento ed il riassetto zonale delle retribuzioni dei dipendenti da aziende esercenti lavanderie, stirerie, tintorie e smacchiatorie di abiti ed indumenti, stipulato tra l'Associazione Industriale Lombarda ed il Sindacato Abbigliamento dell'Unione Sindacale Provinciale, C.I.S.L., la Camera Sindacale Provinciale, U.I.L.; al quale ha aderito la Confederazione italiana Sindacati Nazionali Lavoratori; Visti, per la provincia di Bologna: l'accordo collettivo 1 giugno 1949 per le mense aziendali, relativo ai dipendenti dalle aziende esercenti lavanderie, stirerie, tintorie e smacchiatorie di abiti ed indumenti, stipulato tra la Sezione "Lavanderie, stirerie, tintorie e smacchiatorie di abiti e indumenti" dell'Associazione Provinciale Industriali e la Federazione Provinciale Abbigliamento della Camera Confederale del Lavoro, il Sindacato Abbigliamento dell'Unione Sindacati Liberi; l'accordo retributivo 15 marzo 1955, e relativa tabella, per i lavoratori dipendenti dalle aziende esercenti lavanderie, stirerie, tintorie e smacchiatorie di abiti ed indumenti, stipulato tra l'Associazione Provinciale Industriali e l'Unione Sindacale Provinciale, C.I.S.L., la Camera Sindacale Provinciale U.I.L.; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 51 in data 11 marzo 1960, n. 6 della provincia di Milano, in data 22 giugno 1960, n. 2 e n. 3 della provincia di Bologna, in data 21 luglio 1960 e 13 agosto 1960, degli atti sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: Articolo unico. I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali sono stati stipulati: - per le province di Milano e Bologna, il contratto collettivo di lavoro 18 marzo 1949 per le maestranze addette alle aziende esercenti lavanderie, smacchiatorie, tintorie e stirerie di abiti ed indumenti; - per la provincia di Milano, l'accordo collettivo 19 aprile 1949, relativo al trattamento di mensa per le maestranze addette alle aziende esercenti lavanderie, stirerie, tintorie e smacchiatorie di abiti ed indumenti; l'accordo collettivo 21 maggio 1955, per il conglobamento ed il riassetto zonale delle retribuzioni dei dipendenti dalle suddette aziende; - per la provincia di Bologna, l'accordo collettivo, 1 giugno 1949 per le mense aziendali, relativo ai dipendenti dalle aziende esercenti lavanderie, stirerie, tintorie e smacchiatorie di abiti ed indumenti; l'accordo retributivo 15 marzo 1955 per i lavoratori dipendenti dalle suddette aziende; sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto e degli accordi anzidetti, annessi al presente decreto. I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti lavanderie, smacchiatorie, tintorie e stirerie di abiti e indumenti delle province di Milano e Bologna. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 9 maggio 1961 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 27 luglio 1961 Atti del Governo, registro n. 137, foglio n. 196. - VILLA
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