Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 26 nov 1970
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 77, comma quinto, della Costituzione; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recente modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741; Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1959 per gli operai addetti alle industrie edilizia ed affini; Visti, per la provincia di Genova: il contratto collettivo integrativo 1 settembre 1959, stipulato tra la Sezione Edili dell'Associazione degli Industriali della provincia di Genova e la Federazione italiana Lavoratori della Edilizia (C.I.S.L.), la Federazione Nazionale Edili Affini Legno (U.I.L.), il Sindacato italiano Lavoratori Appalti Ferroviari, il Sindacato Provinciale Lavoratori Edili ed Affini (C.G.I.L.); al quale ha aderito il Sindacato Provinciale Lavoratori dell'Edilizia ed Affini (C.I.S.N.A.L.); lo Statuto della Cassa Edile Genovese di Mutualità ed Assistenza 13 novembre 1958, al quale ha aderito il Sindacato Provinciale Lavoratori dell'Edilizia ed Affini (C.I.S.N.A.L.), lo Statuto della "Scuola Edile Genovese" 16 aprile 1959, al quale ha aderito il Sindacato Provinciale Lavoratori dell'Edilizia ed Affini (C.I.S.N.A.L.); allegati al suddetto contratto integrativo 1 settembre 1959. Visto, per la provincia di Imperia, il contratto collettivo integrativo 29 settembre 1959, stipulato tra il Gruppo Costruttori Edili dell'Unione Industriali di Imperia ed il Sindacato Provinciale Lavoratori del Legno, dell'Edilizia ed Affini (F.I.L.L.E.A.), la Federazione italiana Lavoratori Costruzioni ed Affini, l'Unione Provinciale (U.I.L.); Visti, per la provincia di La Spezia: il contratto collettivo integrativo 2 ottobre 1959, stipulato tra il Sindacato Provinciale Costruttori Edili, e il Sindacato Provinciale Edili, Legno ed Affini (F.I.L.L.E.A.), il Sindacato Provinciale Lavoratori Edilizia (F.I.L.C.A.), il Sindacato Provinciale Edili (Fe.N.E.A.); al quale ha aderito l'Unione Provinciale del lavoro (C.I.S.N.A.L.); l'Accordo collettivo 30 settembre 1959, relativo alla costituzione della Cassa Edile Spezzina di Mutualità e di Assistenza; l'accordo 2 ottobre 1959, relativo alla costituzione della Cassa Edile e alla redazione dello statuto e del regolamento della Cassa medesima, allegati al suddetto contratto 2 ottobre 1959; l'art. 3 dell'accordo collettivo integrativo 1 marzo 1947, stipulato tra il Sindacato Costruttori Edili e il Sindacato Lavoratori Edili; al quale hanno aderito l'Unione Provinciale del Lavoro (C.I.S.N.A.L.), l'unione Sindacale (C.I.S.L.) e la Camera Sindacale Provinciale (U.I.L.). Visti, per la provincia di Savona: il contratto collettivo integrativo 21 settembre 1959 stipulato tra la sezione Costruttori Edili dell'Unione Industriali e la Federazione Provinciale Lavoratori del Legno, dell'Edilizia ed Industrie Affini (F.I.L.L.E.A), il Sindacato Provinciale Lavoratori Appalti Ferroviari (C.G.I.L.), la Federazione italiana Lavoratori Costruzioni ed Affini, la Federazione Nazionale Edili ed Affini; l'accordo 4 ottobre 1946, allegato al predetto contratto 21 settembre 1959; al quale hanno aderito l'Unione Provinciale del Lavoro (C.I.S.N.A.L.), l'Unione Sindacale (C.I.S.L.) e la Camera Sindacale Provinciale (U.I.L.). Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino n. 2 della provincia di Genova, in data 13 marzo 1960, n. 4 della provincia di Imperia, in data 9 settembre 1960, n. 19 della provincia di La Spezia, in data 28 luglio 1960 n. 3 e n. 12 della provincia di Savona, rispettivamente in data 30 luglio e 11 agosto 1960, degli atti integrativi sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità; Sentito il Consiglio del Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: Articolo unico. I rapporti di lavoro, costituiti per le attività edili ed affini per le quali sono stati stipulati, relativamente, agli operai: - per la provincia di Genova, il contratto collettivo integrativo 10 settembre 1959 e relativi statuti della Cassa Edile Genovese di Mutualità ed Assistenza 13 novembre 1958 e della Scuola Edile Genovese 16 aprile 1959; - per la provincia di Imperia, il contratto collettivo integrativo 29 settembre 1959; - per la provincia di La Spezia il contratto collettivo integrativo 2 ottobre 1959 e relativi accordi collettivi 30 settembre 1969, per la costituzione della Cassa Edile Spezzina di Mutualità e di Assistenza e 3 ottobre 1959, per la costituzione della Cassa Edile e per la redazione dello statuto e del regolamento della Cassa medesima; l'art. 3 dell'accordo collettivo integrativo 1 marzo 1947; - per la provincia di Savona, il contratto collettivo integrativo 21 settembre 1959 e relativo accordo 4 ottobre 1946; sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratti e degli accordi anzidetti, annessi al presente decreto. Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria purchè con esse compatibili. I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli operai dipendenti dalle imprese edili ed affini delle province di Genova, Imperia, La Spezia e Savona. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 9 maggio 1961 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 27 luglio 1961 Atti, del Governo, n. 137, foglio n. 198 - VILLA

Note all'articolo

  • La Corte Costituzionale con sentenza 17 marzo-4 aprile 1967, n. 41 (in G.U. 1a s.s. 8/4/1967, n. 89) ha dichiarato "dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'articolo unico del D.P.R. 9 maggio 1961, n. 715, nella parte in cui rende obbligatorie erga omnes le clausole contenute nell'art. 11 del contratto collettivo di lavoro 2 ottobre 1959, integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1959, da valere per i lavoratori dipendenti dalle imprese edili ed affini della provincia di La Spezia, nonche' nell'accordo collettivo provinciale 30 settembre 1959, costitutivo della Cassa edile spezzina di mutualita' e di assistenza, e dell'accordo provinciale 2 ottobre 1959 per la costituzione della Cassa edile e per la redazione dello statuto e del regolamento della Cassa medesima, per violazione dell'articolo 76 della Costituzione, con riferimento alla legge 14 luglio 1959, n. 741".
  • La Corte Costituzionale con sentenza 6-18 maggio 1970, n. 71 (in G.U. 1a s.s. 20/5/1970, n. 125)ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'articolo unico del D.P.R. 9 maggio 1961, n. 715, nella parte in cui rende obbligatorio erga omnes l'art. 12 del contratto collettivo di lavoro 1 settembre 1959 per gli operai edili ed affini della provincia di Genova".
  • La Corte Costituzionale con sentenza 12-18 novembre 1970, n. 162 (in G.U. 1a s.s. 25/11/1970, n.299)ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'articolo unico del d.P.R. 9 maggio 1961, n. 715, nella parte in cui rende obbligatorio erga omnes il quarto comma dell'art. 11 del c.c.l. 1 settembre 1959 per gli operai edili ed affini della provincia di Genova".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-05-09;715#art-1