Art. 1
1 / 1In vigore dal 15 ago 1961
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 14 luglio 1959, N. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 7 marzo 1918 per i professori d'orchestra dipendenti da imprese di operetta, rivista, varietà, avanspettacolo spettacoli similari, stipulato tra l'Associazione Generale italiana dello Spettacolo e il Sindacato Nazionale dei Professori di Orchestra, con l'intervento della Federazione Nazionale dei Lavoratori dello Spettacolo; al quale ha aderito in data 7 settembre 1960, la Federazione Nazionale Lavoratori dello Spettacolo - C.I.S.Na.L.;
Visto l'accordo 14 aprile 1951, integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro suddetto, per i professori di orchestra, dipendenti da imprese di operetta, rivista, varietà, avanspettacolo e spettacoli similari, oppure dai teatri e cinema-teatri ove agiscono le suddette imprese, stipulato tra l'Associazione Generale italiana dello Spettacolo e la Federazione italiana dei Lavoratori dello Spettacolo; al quale ha aderito, in data 14 settembre 1960, la Federazione Nazionale Lavoratori dello Spettacolo - C.I.S.Na.L.;
Visto l'accordo 29 ottobre 1952, integrativo dei contratto collettivo nazionale di lavoro 7 marzo 1915, stipulato tra l'Associazione Nazionale Esercenti Cinema, Teatri, con l'intervento dell'Unione Nazionale Capocomici italiani, e il Sindacato Nazionale Professori di Orchestra, con l'intervento della Federazione italiana Lavoratori dello Spettacolo: al qual i ha aderito in data 14 settembre 1960, la Federazione Nazionale Lavoratori dello Spettacolo - C.I.S.Na.L.;
Visto l'accordo 6 dicembre 1955, per i professori di orchestra scritturati dai teatri ove agiscono compagnie di rivista, stipulato tra la Associazione Nazionale Esercenti Teatri, l'Unione Nazionale Capocomici italiani, con l'intervento dell'Associazione Generale italiana dello Spettacolo, e la Federazione italiana Lavoratori dello Spettacolo la Federazione Unitaria dei lavoratori dello Spettacolo, la Federazione italiana Autonomia dei Lavoratori dello Spettacolo: al quale ha aderito in data 11 settembre 1960, la Federazione Nazionale lavoratori dello Spettacolo - C.I.S.Na.L.;
Visto l'accordo 22 ottobre 1948 per i professori di orchestra dipendenti da imprese di complessi orchestrali di musica leggera e da ballo che agiscono fuori dagli servizi cinematografici e teatrali stipulato tra le medesime parti di cui al predetto contratto collettive nazionale 7 marzo 1948;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 130 del 25 novembre 1960, n. 134 del 21 dicembre 1960, del contratto e degli accordi sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;
Decreta:
Articolo unico.
I rapporti i lavoro costituiti per le attività per le quali sono stati stipulati:
il contratto collettivo nazionale 7 marzo 1948, relativo ai professori di orchestra dipendenti da imprese di operetta, rivista, varietà, avanspettacolo e spettacoli similari, l'accordo integrativo del contratto collettivo che precede, stipulato in data 14 aprile 1951 per i professori di orchestra dipendenti dalle suddette imprese oppure dai teatri e cinema-teatri ove agiscono le imprese medesime;
l' accordo 29 ottobre 1952 integrativo del predetto contratto collettivo nazionale 7 marzo 1948;
l' accordo 6 dicembre 1955 per i professori di orchestra dipendenti dai teatri ove agiscono compagnie di rivista;
l' accordo 22 ottobre 1948, relativo ai professori di orchestra scritturati da imprese di complessi orchestrali di musica leggera e da ballo che agiscono fuori dagli esercizi cinematografici e teatrali;
sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto e degli accordi anzidetti, annessi il presente decreto.
I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i professori di orchestra dipendenti dalle imprese di operetta, rivista, varietà, avanspettacolo e spettacoli similari e dai teatri e cinema-teatri ove agiscono le suddette imprese, nonché di tutti i professori di orchestra dipendenti da imprese di complessi orchestrali di musica leggera e da ballo che agiscono fuori dagli esercizi cinematografici e teatrali.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 9 maggio 1961
GRONCHI
FANFANI - SULLO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 luglio 1961
Atti del Governo, registro n. 137, foglio n. 190. - VILLA
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-05-09;657#art-1