Art. 1

Art. 1

1 / 1
In vigore dal 15 ago 1961
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Vista la legge 14 luglio 1959, N. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741; Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 7 marzo 1918 per i professori d'orchestra dipendenti da imprese di operetta, rivista, varietà, avanspettacolo spettacoli similari, stipulato tra l'Associazione Generale italiana dello Spettacolo e il Sindacato Nazionale dei Professori di Orchestra, con l'intervento della Federazione Nazionale dei Lavoratori dello Spettacolo; al quale ha aderito in data 7 settembre 1960, la Federazione Nazionale Lavoratori dello Spettacolo - C.I.S.Na.L.; Visto l'accordo 14 aprile 1951, integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro suddetto, per i professori di orchestra, dipendenti da imprese di operetta, rivista, varietà, avanspettacolo e spettacoli similari, oppure dai teatri e cinema-teatri ove agiscono le suddette imprese, stipulato tra l'Associazione Generale italiana dello Spettacolo e la Federazione italiana dei Lavoratori dello Spettacolo; al quale ha aderito, in data 14 settembre 1960, la Federazione Nazionale Lavoratori dello Spettacolo - C.I.S.Na.L.; Visto l'accordo 29 ottobre 1952, integrativo dei contratto collettivo nazionale di lavoro 7 marzo 1915, stipulato tra l'Associazione Nazionale Esercenti Cinema, Teatri, con l'intervento dell'Unione Nazionale Capocomici italiani, e il Sindacato Nazionale Professori di Orchestra, con l'intervento della Federazione italiana Lavoratori dello Spettacolo: al qual i ha aderito in data 14 settembre 1960, la Federazione Nazionale Lavoratori dello Spettacolo - C.I.S.Na.L.; Visto l'accordo 6 dicembre 1955, per i professori di orchestra scritturati dai teatri ove agiscono compagnie di rivista, stipulato tra la Associazione Nazionale Esercenti Teatri, l'Unione Nazionale Capocomici italiani, con l'intervento dell'Associazione Generale italiana dello Spettacolo, e la Federazione italiana Lavoratori dello Spettacolo la Federazione Unitaria dei lavoratori dello Spettacolo, la Federazione italiana Autonomia dei Lavoratori dello Spettacolo: al quale ha aderito in data 11 settembre 1960, la Federazione Nazionale lavoratori dello Spettacolo - C.I.S.Na.L.; Visto l'accordo 22 ottobre 1948 per i professori di orchestra dipendenti da imprese di complessi orchestrali di musica leggera e da ballo che agiscono fuori dagli servizi cinematografici e teatrali stipulato tra le medesime parti di cui al predetto contratto collettive nazionale 7 marzo 1948; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 130 del 25 novembre 1960, n. 134 del 21 dicembre 1960, del contratto e degli accordi sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: Articolo unico. I rapporti i lavoro costituiti per le attività per le quali sono stati stipulati: il contratto collettivo nazionale 7 marzo 1948, relativo ai professori di orchestra dipendenti da imprese di operetta, rivista, varietà, avanspettacolo e spettacoli similari, l'accordo integrativo del contratto collettivo che precede, stipulato in data 14 aprile 1951 per i professori di orchestra dipendenti dalle suddette imprese oppure dai teatri e cinema-teatri ove agiscono le imprese medesime; l' accordo 29 ottobre 1952 integrativo del predetto contratto collettivo nazionale 7 marzo 1948; l' accordo 6 dicembre 1955 per i professori di orchestra dipendenti dai teatri ove agiscono compagnie di rivista; l' accordo 22 ottobre 1948, relativo ai professori di orchestra scritturati da imprese di complessi orchestrali di musica leggera e da ballo che agiscono fuori dagli esercizi cinematografici e teatrali; sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto e degli accordi anzidetti, annessi il presente decreto. I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i professori di orchestra dipendenti dalle imprese di operetta, rivista, varietà, avanspettacolo e spettacoli similari e dai teatri e cinema-teatri ove agiscono le suddette imprese, nonché di tutti i professori di orchestra dipendenti da imprese di complessi orchestrali di musica leggera e da ballo che agiscono fuori dagli esercizi cinematografici e teatrali. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 9 maggio 1961 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 22 luglio 1961 Atti del Governo, registro n. 137, foglio n. 190. - VILLA
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-05-09;657#art-1