Art. 4
4 / 4In vigore dal 8 ago 1961
I versamenti dei contributi previsti dalla convenzione verranno fatti affluire allo stato di previsioni dell'entrata al capitolo e all'articolo proprio dello esercizio nel quale sarà nominato il titolare del posto e ai capitoli e articoli corrispondenti per gli esercizi successivi.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 9 maggio 1961
GRONCHI
BOSCO - TAVIANI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 luglio 1961
Atti del Governo, registro n. 137, foglio n. 156. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-05-09;604#art-4