Art. 4

Art. 4

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In vigore dal 8 ago 1961
I versamenti dei contributi previsti dalla convenzione verranno fatti affluire allo stato di previsioni dell'entrata al capitolo e all'articolo proprio dello esercizio nel quale sarà nominato il titolare del posto e ai capitoli e articoli corrispondenti per gli esercizi successivi. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 9 maggio 1961 GRONCHI BOSCO - TAVIANI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 20 luglio 1961 Atti del Governo, registro n. 137, foglio n. 156. - VILLA
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