Art. 3

Art. 3

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In vigore dal 16 ago 1961
Il presente decreto ha effetto a decorrere dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato Roma, addì 6 aprile 1961 GRONCHI FANFANI - SEGNI - TAVIANI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 22 luglio 1961 Atti del Governo registro n. 137, foglio n. 170. - VILLA
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