Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 16 ago 1961
La circoscrizione territoriale del Consolato generale in Caracas (Venezuela) è modificata come segue: il territorio della Repubblica federale, eccettuati gli Stati di Zulia, Merida, Tachira, Trujillo e Falcon; Gnayana francese e possedimenti britannici delle isole Sottovento, del Vento, Barbados, Trinidad, Tobago e della Guayana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 6 aprile 1961 GRONCHI SEGNI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 22 luglio 1961 Atti del Governo, registro n. 137, foglio n. 182. - VILLA
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