Art. 1
1 / 2In vigore dal 20 lug 1961
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la proposta dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste di Chieti in data 20 agosto 1959 per la classifica in comprensorio di bonifica montana del territorio ricadente nel bacino del Sangro e dell'Aventino esteso per ha. 41.462, quale ampliamento del comprensorio del Sinello, riclassificato come tale con decreto interministeriale 14 febbraio 1953, registrato alla Corte dei conti il 7 aprile 1953, registro n. 5 Agricoltura e foreste, foglio n. 344;
Vista la corografia su scala 1: 100.000 nella quale è indicato il perimetro delle zone da classificare;
Sentito il Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste;
Viste le lettere n. 4481 in data 24 agosto 1960 del Ministero dei lavori pubblici e n. 162312 in data 31 dicembre 1960 del Ministero del tesoro;
Visto l'art. 14 della, legge 25 luglio 1952, n. 991, e l'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 1952, n. 1979;
Ritenuto che sussistono le condizioni per procedere alla richiesta classifica;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste di concerto con i Ministri per i lavori pubblici e per il tesoro;
Decreta:
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Il territorio ricadente nel bacino del Sangro e dello Aventino, in provincia di Chieti, esteso per ha. 41.462 e delimitato secondo la linea segnata in verde nella Citata corografia su scala 1: 100.000 che, vistata dal Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, è classificato ai sensi e per gli effetti della legge 25 luglio 1952, n. 991, fra i comprensori di bonifica montana, quale ampliamento del già classificato comprensorio del Sinello.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-04-05;523#art-1