Art. 1
1 / 3In vigore dal 8 giu 1961
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto l' del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 28 novembre 1947, n. 1430, che dà esecuzione al Trattato di noce tra l'Italia e le Potenze alleate ed associate, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1957, n. 913, che dà esecuzione al Memorandum d'intesa tra il Governo italiano ed il Governo degli Stati Uniti d'America riguardante i reclami per danni di guerra, concluso a Roma il 29 marzo 1957;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per il tesoro;
Decreta:
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Piena ed intera esecuzione è data al Memorandum d'intesa suppletivo, concluso a Roma mediante scambio di Note tra l'Italia e gli Stati Uniti d'America il 12 luglio 1960, relativo ai reclami per danni di guerra.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-04-05;444#art-1