Art. 4
4 / 4In vigore dal 25 mag 1961
Dal 1 gennaio 1961 e fino a non oltre il 31 dicembre 1961, per i prodotti compresi nelle voci di tariffa indicate nella annessa Tabella C, firmata dal Ministro per le finanze, si applicano i dazi indicati nella stessa tabella a fianco di ciascuna voce.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e del decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 3 aprile 1961
GRONCHI
FANFANI - TRABUCCHI - SEGNI - TAVIANI - PELLA - RUMOR - COLOMBO - MARTINELLI - JERVOLINO
Visto il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 maggio 1961
Atti del Governo, registro n. 136, foglio n. 89. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-04-03;321#art-4