Art. 18 · COLLI CELERI.
Condizioni per il trasporto delle cose sulle ferrovie dello StatoTitolo IIICapo I

Art. 18

Abrogato26 / 60

COLLI CELERI.

In vigore dal 22 dic 2008
PROVVEDIMENTO ABROGATO D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO,CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-03-30;197#art-cpi-18