Art. 10 · CUSTODIA E VENDITA DELLE COSE GIACENTI
Condizioni per il trasporto delle cose sulle ferrovie dello StatoTitolo I

Art. 10

Abrogato10 / 60

CUSTODIA E VENDITA DELLE COSE GIACENTI

In vigore dal 1 lug 1961 al 15 lug 1970
par. 1. Custodia temporanea e vendita delle cose giacenti. - Le cose per qualunque motivo giacenti nelle stazioni, sui carri, nelle agenzie o in qualsiasi altro locale od area della Amministrazione, vengono da questa custodite e tenute a disposizione dell'avente diritto per un periodo di tre mesi, decorso il quale possono essere vendute. Nel caso di animali, l'Amministrazione provvede alla loro alimentazione ed all'eventuale ricovero a spese e rischio dell'avente diritto. Il periodo di tre mesi è abbreviato quando le tasse, le soprattasse e le spese a carico delle cose superino il valore di esse. L'Amministrazione ha facoltà di vendere immediatamente, nei casi in cui è prescritta la distruzione, le cose facili a deperire o ad essere danneggiate per il fatto in sè della giacenza e quelle pericolose e nocive. Se l'avente diritto è noto, essa decide, senza sua responsabilità, se convenga provocarne con telegramma le disposizioni o procedere subito alla vendita; nel primo caso deve attendere le disposizioni dell'avente diritto per 48 ore dall'emissione del telegramma. par. 2. Modalità per la vendita delle cose giacenti. - L'Amministrazione esegue la vendita delle cose giacenti senza alcuna formalità giudiziale e ne certifica le condizioni e lo esito in apposito processo verbale. Spetta all'acquirente, qualora la vendita avvenga in stazione, espletate le pratiche eventualmente necessarie in base alle leggi, ai decreti ed ai regolamenti vigenti. par. 3. Somma ricavata dalla vendita. - L'Amministrazione tiene a disposizione dell'avente diritto, informandolo, ogni qualvolta ciò sia possibile, con avviso raccomandato, la somma ricavata dalla vendita, dedotti da questa i propri crediti e, ove ricorra il caso, il premio spettante al rinvenitore della cosa.
Storico versioni

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