Art. 1
1 / 1In vigore dal 10 giu 1961
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 25 giugno 1909, n. 422, ed il regolamento approvato con regio decreto 12 febbraio 1911, n. 278, emanato in esecuzione di essa;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 28, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 44 del 22 febbraio 1950, con il quale fu costituito, per la durata di anni dieci, il Consorzio di produzione e lavoro "Torino", con sede in Torino, e ne fu approvato il relativo statuto;
Visto il verbale di assemblea straordinaria dei delegati dell'Ente, tenutasi il 15 ottobre 1959, con il quale è stata deliberata la proroga della durata del Consorzio fino al 31 dicembre 2000 (art. 2 dello statuto) nonché la modifica degli dello statuto stesso;
Vista l'istanza 30 ottobre 1959, con la quale l'Ente citato chiede l'approvazione delle modifiche suddette;
Udito, in via d'urgenza, il Comitato costituito in seno alla Commissione centrale per le cooperative; ai sensi dell'art. 19, lettera b), del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per i lavori pubblici;
Decreta:
Sono approvate le seguenti modificazioni dello statuto del Consorzio di produzione e lavoro "Torino", con sede in Torino, deliberate dall'assemblea dei delegati nella seduta del 15 ottobre 1959, il cui testo risulta del seguente tenore:
. - "È costituito con sede in Torino un Consorzio tra Cooperative di produzione e lavoro a responsabilità limitata con la denominazione "Consorzio Torino". Fermo il resto.
Art. 2. - "Il Consorzio ha durata fino al 31 dicembre 2000 (duemila) salvo proroghe".
Art. 4 (primo comma). - "I lavori comunque presi in appalto saranno dal Consorzio ripartiti tra le Cooperative consorziate, tenendo conto della specifica attrezzatura delle Cooperative, delle loro possibilità economiche e finanziarie e degli importi delle iscrizioni loro attribuite negli albi delle ditte di fiducia esistenti presso le Amministrazioni dello Stato e altri Enti pubblici e privati, con priorità di assegnazione, qualora trattasi di lavori suppletivi, lotti successivi o prosecuzioni, alle Cooperative che hanno eseguito i lavori precedenti, nonché infine di eventuali altri titoli preferenziali da valutarsi caso per caso dal Consiglio di amministrazione".
Art. 6. - "Possono far parte del Consorzio tutte le Cooperative di produzione e lavoro legalmente costituite ed iscritte nei registri prefettizi e che siano aderenti alla Confederazione cooperativa italiana".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 20 marzo 1961
GRONCHI
SULLO - ZACCAGNINI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 maggio 1961
Atti del Governo, registro n. 136, foglio n. 172. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-03-20;391#art-1