Art. 1

Art. 1

1 / 1
In vigore dal 28 mag 1961
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Firenze, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2406, modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2230, e successivi; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1960, n. 53; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Firenze, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Art. 75. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Chimica (indirizzo organico-biologico ed inorganico-chimico-fisico) sono aggiunti quelli di: Chimica analitica strumentale; Chimica nucleare; Chimica delle sostanze coloranti; Chimica statistica; Chimica inorganica superiore; Chimica fisica tecnica; Fotochimica; Radiochimica; Chimica teorica; Strutturistica chimica. Gli articoli 90 e 91, relativi al corso biennale di studi propedeutici per la laurea in ingegneria sono abrogati e sostituiti dai seguenti: Art. 90. - Titolo di ammissione al biennio propedeutico agli studi di Ingegneria è il diploma di maturità classica o scientifica. Sono insegnamenti fondamentali: Per il I anno Analisi matematica I Geometria I Fisica I chimica Disegno Per il I anno Analisi matematica II Geometria II Meccanica razionale Fisica II L'insegnamento di Geometria II potrà essere sostituito: A) con Litologia e geologia, quando lo studente dichiari di voler proseguire i suoi studi per la laurea in Ingegneria civile e in una sede ove l'insegnamento della Geometria II non sia previsto per tale corso di studi; B) con Metodi di osservazione e misura, quando lo studente dichiari di voler proseguire i suoi studi per la laurea in Ingegneria meccanica, Elettrotecnica, Elettronica, Aeronautica, Nucleare, e in una sede ove l'insegnamento della Geometria II non è previsto per uno di tali corsi di laurea; C) con Mineralogia, quando lo studente dichiari di voler proseguire i suoi studi per la laurea in Ingegneria mineraria e in una sede ove l'insegnamento della Geometria II non è previsto per tale corso di laurea. Sono insegnamenti fondamentali aggiunti, quando non siano sostitutivi della Geometria II: Litologia e geologia e Mineralogia, per gli studenti che intendono proseguire i loro studi per la laurea in Ingegneria civile o mineraria; Metodi di osservazione e misura e Litologia e geologia per gli studenti che intendono proseguire i loro studi in un qualsiasi altro corso di laurea. Lo studente, all'atto della iscrizione al II anno, chiederà alla Facoltà la convalida del piano di studi che desidera seguire. La scelta è impegnativa e non può subire variazioni durante l'anno di corso. Gli studenti del I anno di corso potranno ottenere la iscrizione al II anno di corso qualora abbiano superato almeno due dei quattro esami: Analisi matematica I, Geometria I, Fisica I, Chimica. Per aver titolo di ammissione al III anno di corso presso una qualsiasi Facoltà di ingegneria, lo studente dovrà aver superato tutti gli esami fondamentali del biennio propedeutico - ivi compreso quello dell'insegnamento che sostituisce la Geometria II - fatta eccezione degli insegnamenti aggiunti. I due esami di Fisica comprendono la parte riguardante le esercitazioni. Art. 91. - L'esame di Chimica deve precedere quelli di Mineralogia e di Litologia e geologia. Gli esami di Analisi matematica I, Geometria I, Fisica. I, devono precedere rispettivamente gli esami di Analisi matematica II, Geometria II, Fisica II. Gli esami di Analisi matematica e di Geometria I devono precedere quello di Meccanica razionale. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 20 marzo 1961 GRONCHI BOSCO Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 9 maggio 1961 Atti del Governo, registro n. 136, foglio n. 95. - VILLA
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-03-20;334#art-1