Art. 1
1 / 1In vigore dal 15 giu 1961
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire i minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;
Visti il contratto collettivo nazionale, 6 agosto 1957, per i dirigenti di aziende agricole e forestali; il Contratto collettivo nazionale, 21 ottobre 1958, per gli impiegati di aziende agricole e forestali Visti, per la provincia di Milano: il contratto collettivo integrativo 25 settembre 1959, per i dirigenti di aziende agricole e forestali stipulato tra il Sindacato Proprietari conduttori, il Sindacato Affittuari Conduttori l'Associazione Agricola tra Proprietari di Fondi e il Sindacato dei Dirigenti di Aziende Agricole e Forestali; il contratto collettivo integrativo, 25 settembre 1959, per gli impiegati tecnici ed amministrativi di aziende agricole e forestali, stipulato tra le medesime parti di cui al predetto contratto in pari data;
Vista ha pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 1 della provincia di Milano, in data 30 marzo 1960, degli atti sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della, previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;
Decreta:
Articolo unico.
I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali sono stati stipulati, per la provincia di Milano:
- il contratto collettivo integrativo 25 settembre 1959, relativo ai dirigenti di aziende agricole e forestali;
- il contratto collettivo integrativo 25 settembre 1959, relativo agli impiegati tecnici ed amministrativi di aziende agricole e forestali;
sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratti anzidetti, annessi al presente decreto.
Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria; purchè con esse compatibili.
I minimi i trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i dirigenti e gli impiegati tecnici ed amministrativi dipendenti dalle aziende agricole e forestali della provincia di Milano.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della. Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 18 marzo 1961
GRONCHI
FANFANI - SULLO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 maggio 1961
Atti del Governo, registro n. 136, foglio n. 144. - VILLA
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-03-18;432#art-1