Art. 1
1 / 1In vigore dal 15 giu 1961
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Vista, la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;
Visto il contratto collettivo nazionale 21 ottobre 1958 per gli impiegati di aziende agricole e forestali;
Visto, per la provincia di Ancona, il contratto collettivo integrativo 30 settembre 1959, stipulato tra l'Unione Agricoltori della Provincia di Ancona, dell'Associazione Dirigenti e Impiegati Tecnici Amministrativi di Aziende Agricole e Forestali della Provincia di Ancona;
Visti, per la provincia di Macerata: il contratto collettivo integrativo 9 febbraio 1959, stipulato tra l'Unione Provinciale degli Agricoltori ed il Sindacato Provinciale Impiegati di Aziende Agricole e Forestali; l'accordo collettivo 26 settembre 1959, stipulato tra la Unione Provinciale degli Agricoltori ed il Sindacato Provinciale degli Impiegati di Aziende Agricole e Forestali, la Federazione Provinciale Impiegati Tecnici Agricoli e Forestali - C.I.S.L. - la.
Camera. Confederale del Lavoro - C.G.I.L. -, la Camera Sindacale Provinciale - U.I.L. -; e, in pari data, tra l'Unione Provinciale degli Agricoltori e l'Unione Provinciale del Lavoro - C.I.S.N.A.L. -;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 1 della provincia di Ancona, in data 8 aprile 1960 e n. 2 della provincia di Macerata, in data 3 giugno 1960, degli atti integrativi sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della Previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la Previdenza sociale;
Decreta:
Articolo unico.
I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali sono stati stipulati:
- per la provincia di Ancona, il contratto collettivo integrativo 30 settembre 1959, relativo agli impiegati tecnici e amministrativi di aziende agricole e forestali - per la provincia di Macerata, il contratto collettivo integrativo 9 febbraio 1959, relativo agli impiegati tecnici e amministrativi di aziende agricole e forestali, l'accordo collettivo 26 settembre 1959, per l'estensione alla C.I.S.L., C.G.I.L. e C.I.S.N.A.L. del contratto integrativo 9 febbraio 1959 e per la modifica dell'art. 5 del contratto stesso;
sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratti e dell'accordo anzidetti, annesso al presente decreto.
Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purchè con esse compatibili.
I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli impiegati tecnici e amministrativi dipendenti dalle aziende agricole e forestali delle province di Ancona e Macerata.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 18 marzo 1961
GRONCHI
FANFANI SULLO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 maggio 1961
Atti del Governo, registro n. 136, foglio n. 143. - VILLA
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-03-18;431#art-1