Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 10 giu 1961
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741; Visto il contratto collettivo nazionale 21 ottobre per gli impiegati di aziende agricole e forestali; Visto, per la provincia di Teramo, l'accordo collettivo integrativo 1 febbraio 1959, stipulato tra la Sezione della Mezzadria ed il Sindacato Provinciale Impiegati di Aziende Agricole e Forestali; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 5 della provincia di Teramo, in data 26 aprile 1960, dell'accordo collettivo integrativo sopraindicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: Articolo unico. I rapporti di lavoro costituiti per le attività, per le quali è stato stipulato, per la provincia di Teramo, l'accordo collettivo integrativo 1 febbraio 1959, relativo agli impiegati dipendenti da aziende agricole e forestali, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo anzidetto, annesso al presente decreto. Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purchè con esse, compatibili. I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli impiegati tecnici e amministrativi dipendenti dalle aziende agricole forestali della provincia di Teramo. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 18 marzo 1961 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 16 maggio 1961 Atti del Governo, registro n. 136, foglio n. 151
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